Statuto

STATUTO

CASA DELLE DONNE DI MILANO – APS

Articolo 1

Denominazione e Durata

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione culturale disciplinata dal Codice Civile nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, avente la denominazione: “Casa delle Donne di Milano-Associazione di promozione sociale” ovvero in forma abbreviata “Casa delle Donne di Milano -APS”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”

1.2 L’Associazione è democratica, è basata sull’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità, si ispira a principi di nonviolenza, tutela i diritti inviolabili della persona e agisce per fini di promozione sociale, civile, culturale e scientifica.

 

1.3 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio, ai sensi di legge.

1.4 L’associazione ha sede legale nel Comune di Milano (MI), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può costituire sedi secondarie e uffici operativi sia in Italia che all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutte le socie, e istituire sedi secondarie.

1.6 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

1.7 L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale 01/08 e le previsioni del D.lgs. n. 117/2017 in particolare riferibili alle associazioni di promozione sociale.

Articolo 2 – Finalità e attività

2.1 L’Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore delle socie e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno. In particolare il progetto sociale e culturale “Casa delle Donne di Milano” è il risultato di numerosi e significativi incontri tra diverse donne che hanno accolto l’invito della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano a promuovere forme di democrazia partecipativa. Dal confronto è emersa l’esigenza di aprire una “Casa delle Donne di Milano” non solo come luogo fisico, ma come espressione da un lato della presenza attiva delle donne nella città e della loro volontà partecipativa, e dall’altro del riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale dell’impegno quotidiano delle donne in ogni ambito. La Casa vuol essere un punto di riferimento per una trasmissione costante di esperienze e conoscenze che favoriscano l’inserimento di ognuna e di tutte nel contesto cittadino, tenendo conto delle molteplici diversità dovute alla cultura di origine, all’età anagrafica, alla condizione sociale, alla scelta sessuale e alle posizioni culturali e politiche: un modo per fare rete e sviluppare progettualità comuni, un’occasione strutturata di comunicazione, un’opportunità di confronto con l’Amministrazione cittadina.

2.2 Pertanto premesso:

– il riconoscimento delle donne come portatrici di cambiamento e di trasformazione nella società e nelle diverse forme di famiglia,

– il riconoscimento del loro impegno nella convivenza pacifica, nei processi di pace, nella lotta alla povertà, nel miglioramento delle condizioni di vita e nel rispetto dei diritti dei popoli all’esistenza, all’autodeterminazione, alle risorse, alla cultura e alla tutela dell’ambiente,

– il valore imprescindibile del dialogo tra le culture nel rispetto delle differenze costitutive dell’individualità di ognuna,

l’Associazione, nello specifico, si propone di perseguire le seguenti finalità:

– promuovere e sostenere l’incontro, il dialogo paritario e la reciproca conoscenza fra donne di culture diverse;

– favorire la fiducia delle donne e delle ragazze nelle proprie capacità;

– sostenere ogni azione volta al riconoscimento dei diritti delle donne e alla promozione del loro benessere e della loro salute psico-fisica;

– promuovere iniziative politiche e culturali volte a contrastare atteggiamenti omofobici e comunque discriminatori verso le persone di diversa identità e orientamento sessuale;

– contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportunità in ogni ambito;

– svolgere ogni attività sociale, culturale e di cittadinanza attiva a sostegno dell’autodeterminazione delle donne rispetto al proprio corpo, alla maternità e alle scelte di vita;

– affermare il diritto delle donne all’esercizio della piena cittadinanza e all’istruzione in Italia e nel mondo;

– attivare gruppi di lavoro e di studio in una prospettiva di genere;

– diffondere l’informazione e la sensibilizzazione sui temi delle Piattaforme delle Conferenze delle Nazioni Unite sulle donne, nel quadro dei programmi di azione per l’uguaglianza e le pari opportunità dell’Unione Europea, sulle parti della legislazione italiana che li ha recepiti, e perseguire gli obiettivi strategici enunciati nella Conferenza delle Nazioni Unite di Pechino nel 1995;

– valorizzare i talenti delle donne che, in tutti i campi delle arti e dei saperi, hanno meritato e meritano un riconoscimento adeguato.

2.3 L’Associazione svolge, in via principale o esclusiva, in favore delle proprie socie, dei loro familiari, di altre associazioni e dei soci delle stesse, nonché in favore di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l’oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle proprie socie, al fine di:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2.4 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell’associazione. L’associazione può inoltre svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell’art. 6 del Codice.

2.5 Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

– costituzione di una biblioteca/mediateca su temi riguardanti le donne;

– organizzazione e promozione di convegni, tavoli di lavoro, seminari, spettacoli, feste, concerti, mostre e altre iniziative artistiche, culturali e ricreative su tematiche femminili;

– pubblicazione di notiziari, cartacei e/o digitali, su temi inerenti le attività dell’Associazione;

– progettazione con le donne immigrate, rifugiate e profughe di attività di sostegno, promozione sociale e integrazione;

– organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento culturale e di corsi di orientamento e formazione rivolti a donne che debbano entrare nel mondo del lavoro o che necessitino di riqualificazione professionale;

– istituzione di uno sportello informativo per le donne che vogliano accedere ai servizi del Comune o di altri enti;

– partecipazione a reti nazionali e internazionali rispondenti ai fini dell’Associazione.

2.6 L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle socie.

2.7 In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo alle proprie socie.

2.8 L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3 – Criteri di ammissione delle socie

3.1 Possono aderire all’Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione.

3.2 Tutte le socie hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.3 Sono socie coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione in qualità di socie fondatrici e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di socie ordinarie. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nei libri degli associati.

3.4 Il Consiglio Direttivo può nominare socie onorarie quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.

3.5 Le socie possono essere chiamate a contribuire alle spese annuali dell’Associazione; il contributo a carico delle socie non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea.

3.6 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socia e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio di riferimento.

Articolo 4 – Perdita della qualifica di socia

4.1 La qualifica di socia si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 La socia può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo alla socia le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico della socia, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti in contrasto con le finalità dell’Associazione.

4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione della socia, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea delle socie che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4.5 L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.

Articolo 5 – Diritti e doveri delle socie

5.1 Le socie hanno diritto a:

– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

– partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, votare direttamente;

– conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

– dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

– proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

– discutere e approvare i rendiconti economici;

– essere informate e accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione;

– eleggere ed essere elette componenti degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 Le socie sono tenute a:

– osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

– contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

– versare regolarmente la quota associativa annuale;

– svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;

– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. In ogni caso ciascuna socia può essere portatrice di massimo due deleghe.

Articolo 6 – Gli Organi dell’Associazione

6.1 Sono Organi dell’Associazione:

– l’Assemblea delle socie;

– il Consiglio Direttivo;

– il Comitato di Presidenza.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti Organi:

– il Comitato Scientifico,

– l’organo di controllo,

– l’organo di revisione.

6.3 Ove previsti, l’organo di controllo e l’organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice.

6.4 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno durata di due anni.

6.5 Alle socie che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7 – L’Assemblea delle socie

7.1 L’Assemblea delle socie è il momento fondamentale di confronto che assicura una corretta gestione dell’Associazione. L’Assemblea è composta da tutte le socie ognuna delle quali, se maggiorenne, ha diritto a un voto qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 L’Assemblea è convocata dal Comitato di Presidenza in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’Associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) delle socie.

7.4 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l’anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente;

– esaminare le questioni sollevate dalle richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

– eleggere le componenti del Consiglio Direttivo;

– eleggere il Comitato Scientifico (se previsto);

– eleggere í componenti dell’organo di controllo (se previsto) e dell’organo di revisione(se previsto);

– deliberare, in merito agli indirizzi, il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

– ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

– approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

– deliberare secondo il regolamento già predisposto;

– fissare l’ammontare del contributo associativo.

7.5 L’Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 13.

7.7 L’Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

7.8 L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero delle socie diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

7.9 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più una delle socie presenti.

7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle socie. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice delle presenti.

7.11 All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge una segretaria che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con la Presidente.

7.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee delle socie. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutte le socie.

7.13 Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 11 (undici) Consigliere, nominate dall’Assemblea tra le proprie socie, comunque in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e le sue componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

8.2 Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra le proprie componenti il Comitato di Presidenza composto da tre socie, una delle quali assumerà il ruolo di Presidente nonché di legale rappresentante dell’Associazione.

8.3 Il Consiglio può, inoltre, distribuire tra le proprie componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

8.4 In caso di dimissioni di una componente del Consiglio Direttivo, questa potrà essere sostituita per cooptazione. Tuttavia il numero delle componenti cooptate non potrà essere superiore a un terzo delle componenti complessive del Consiglio. Le eventuali cooptazioni dovranno essere approvate e ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea delle socie.

8.5       Il Consiglio è convocato dal Comitato di Presidenza:

– almeno tre volte l’anno mediante avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno, da inviare alle Consigliere almeno 7 (sette) giorni prima della riunione;

– in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre Consigliere.

8.6 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza delle sue componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti delle presenti.

8.7 Deve essere redatto apposito verbale delle deliberazioni del Consiglio a cura della Segretaria, che firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione delle socie che richiedano di consultarlo.

8.8 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

– svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;

– eleggere il Comitato di Presidenza;

– nominare la Segretaria e la Tesoriera o la Segretaria/Tesoriera;

– esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;

– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;

– deliberare circa l’ammissione delle socie e tenere aggiornato il libro delle socie;

– decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

– presentare all’Assemblea una relazione annuale dell’Associazione sull’attività svolta;

– deliberare in merito alle eventuali esclusioni delle socie.

Articolo 9 – Il Comitato di Presidenza

9.1 Il Comitato di Presidenza è un organo collegiale eletto dal Consiglio Direttivo tra le proprie componenti, a maggioranza di voti. Dura in carica due anni e può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.

9.2 Il Comitato di Presidenza è costituito da 3 (tre) socie, le quali scelgono al loro interno la Presidente che ha la firma e la rappresentanza legale nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega alle altre due componenti.

9.3 Il Comitato di Presidenza presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.4 Il Comitato di Presidenza rappresenta l’Associazione insieme al Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa.

9.5 Il Comitato di Presidenza è autorizzato, nella persona della Presidente, a stipulare accordi e convenzioni con Pubbliche Amministrazioni, enti e privati, rilasciando delibere e quietanze. In caso di necessità o urgenza il Comitato assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 10

Il Comitato Scientifico

10.1 L’Assemblea può eleggere un Comitato Scientifico che, grazie alle competenze presenti tra le sue componenti, scelte anche tra le non socie, garantisce il valore culturale, la serietà e correttezza delle iniziative promosse, condivise o sostenute dalla Casa delle Donne.

10.2 In qualità di organo consultivo nell’ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell’Associazione, svolge le seguenti funzioni:

– stimola le attività dell’Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali;

– predispone pareri scientifici e professionali rispetto alle attività dell’Associazione;

– garantisce la pertinenza delle attività associative con le finalità espresse nel presente Statuto;

– fornisce consulenza strategica e suggerisce al Consiglio Direttivo memorandum, note, contenuti.

Articolo 11 – Il Patrimonio sociale

11.1 Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

– i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

– contributi, erogazioni e lasciti diversi;

– fondo di riserva.

11.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

– quote associative annuali e altri tipi di contributi delle socie;

– proventi derivanti dal proprio patrimonio;

– eredità, donazioni e legati;

– contributi di privati;

– contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

– contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

– entrate derivanti da convenzioni;

– proventi delle cessioni di beni e servizi alle socie e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

11.3 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 – Il Bilancio

12.1 L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione dell’Associazione e termina il trentuno dicembre dell’anno.

12.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

12.4 Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell’Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l’Assemblea affinché possa essere consultato da ogni socia. Ogni socia ha diritto di esaminare i libri sociali.

12.5 È vietata, ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che precedono, la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a socie, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell’Associazione.

12.6 L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

12.7 Le scritture contabili ed il bilancio devono essere redatti, tenuti e conservati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 87 del Codice.

Articolo 13 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione

13.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) delle socie. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle socie e il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea, qualunque sia il numero delle intervenute e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle presenti.

13.2 Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle socie.

13.3 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’associazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità di utilità sociale secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

13.4 In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti alle socie, alle amministratrici/ori e alle dipendenti della stessa.

Articolo 14 – Disposizioni finali

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall’eventuale regolamento interno, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.